FAQ

Certificati di origine

2 gennaio 2013 - Se il certificato d'origine viene richiesto da un’impresa italiana che cura la spedizione in un Paese terzo per conto di un operatore comunitario occorre che il richiedente presenti a corredo della propria fattura di vendita [destinatario operatore comunitario, indicazione nella fattura stessa dell'indirizzo dell'impresa o almeno del Paese terzo cui va spedita la merce] la delega dell'operatore comunitario all'impresa italiana a richiedere per conto proprio il C.O. nonché la fattura di vendita definitiva del comunitario. Qualora l'operatore comunitario per motivi di carattere commerciale non gradisca fornire all'impresa italiana la fattura di esportazione, può trasmettere via fax la fotocopia della stessa direttamente all'Ufficio Commercio estero camerale. Nella casella 1 del certificato deve essere indicata la dicitura "per conto di" seguita dall'indirizzo dell'operatore comunitario [es. cliente tedesco] che emette fattura di vendita, nella casella 2 il destinatario finale e al punto 5 si dovranno indicare gli estremi di entrambe le fatture precedute dal nome dell’azienda

2 gennaio 2013 - La compilazione del foglio rosa è fondamentale per comprovare l’origine della merce (riportata al punto 3)

Punto 1) Merce totalmente di origine Italiana (o altro stato membro della Comunità Europea): indicare, oltre al paese di origine, il nome del produttore, Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione da presentare in originale contestualmente alla richiesta di certificato accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Il concetto di “interamente ottenuto” è applicabile quando un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale, ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese. Codice Doganale Comunitario – art 23

Punto 2) la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito nella Comunità Europea una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria indicare il nome del produttore e Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta e non l’indirizzo della sede sociale o amministrativa del produttore). Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario da presentare in originale contestualmente alla richiesta. Il concetto “ultima trasformazione sostanziale” ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi;, l’origine viene determinata dal luogo dove avviene la trasformazione sostanziale - art 24 Codice Doganale Comunitario

Punto 3) la merce è di origine estera elencare e allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci. Sono considerati documenti idonei a comprovare l’origine delle merci:

Certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio + fattura importazione Bolle doganali di importazione + fattura importazione

Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine.

  • Certificazione di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine + fattura importazione/acquisto
  • Le dichiarazioni presentate a una dogana italiana o comunitaria per l'accesso al deposito doganale + fattura importazione/acquisto
  • Se si tratta di merce acquistata da un importatore copia della fattura di acquisto e apposita dichiarazione

2 gennaio 2013

 

La compilazione del foglio rosa è fondamentale per comprovare l’origine della merce (riportata al punto 3)

Punto 1) Merce totalmente di origine Italiana (o altro stato membro della Comunità Europea): indicare, oltre al paese di origine, il nome del produttore, Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione da presentare in originale contestualmente alla richiesta di certificato accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Il concetto di “interamente ottenuto” è applicabile quando un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale, ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese. Codice Doganale Comunitario – art 23

Punto 2) la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito nella Comunità Europea una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria indicare il nome del produttore e Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta e non l’indirizzo della sede sociale o amministrativa del produttore). Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario da presentare in originale contestualmente alla richiesta. Il concetto “ultima trasformazione sostanziale” ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi;, l’origine viene determinata dal luogo dove avviene la trasformazione sostanziale - art 24 Codice Doganale Comunitario

Punto 3) la merce è di origine estera elencare e allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci. Sono considerati documenti idonei a comprovare l’origine delle merci:

  1. Certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio + fattura importazione
  2. Bolle doganali di importazione + fattura importazione
  3. Certificazione di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine + fattura importazione/acquisto
  4. Le dichiarazioni presentate a una dogana italiana o comunitaria per l'accesso al deposito doganale + fattura importazione/acquisto
  5. Se si tratta di merce acquistata da un importatore copia della fattura di acquisto e apposita dichiarazione

Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine.

[2 gennaio 2013] La nota ministeriale n. 75361 del 26/08/2009, emanata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con Unioncamere, ha innovato le modalità di rilascio dei CO da parte delle Camere di commercio. Le principali novità sono:

  • maggior rilevanza della firma apposta dal richiedente sui documenti sulla quale la Camera di commercio esercita un attento controllo
  • sulla fattura viene apposto il visto “conformità firma”
  • è stato introdotto il principio di non condizionamento per le Camere di commercio per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari
  • il duplicato di un C.O. smarrito va richiesto entro 6 mesi dal rilascio
  • non possono essere vistate dichiarazioni discriminatorie verso altri paesi riportate su qualsiasi documento
  • è possibile richiedere un certificato per la Comunità Europea (occorre una richiesta motivata e documentata)
  • le dichiarazioni apposte sul foglio rosa e sulle autocertificazioni sono rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall’art. 76 dello stesso DPR.

[2 gennaio 2013] In caso di smarrimento o furto del Certificato d’Origine già vistato dalla Camera di Commercio può essere richiesto un suo duplicato a condizione che il richiedente fornisca alla Camera di Commercio denuncia di smarrimento (in originale) presentata agli organi di Polizia. Per il rilascio del duplicato sarà utilizzato un nuovo formulario che dovrà recare, nel quadro 5 osservazioni, a dicitura “duplicato del Certificato d’Origine n ……”

Sul foglio rosa il richiedente dovrà indicare che il certificato è richiesto in sostituzione del C.O. n:….. che è stato smarrito come da denuncia allegata e che impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

2 gennaio 2013 - Copia del documento di identità del firmatario fattura di vendita documentazione giustificativa dell’origine copia dei documenti eventualmente citati sul C.O.

Registro protesti

20 dicembre 2006

 

Si può chiedere una visura. Questo documento è rilasciato, dietro versamento dei diritti di segreteria, dall'Ufficio protesti presente in ogni Camera di commercio italiana.

Albi, ruoli e registri

Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.

 

[19 giugno 2007] Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.

[19 giugno 2007] Il Registro è tenuto dalla Prefettura o dalle Regioni in relazione alla competenza territoriale e per materia. Il Registro Regionale in Lombardia è tenuto dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Per tutte le informazioni relative all'iscrizione e alle modifiche statutarie è possibile consultare il sito della Regione Lombardia.