FAQ

Registro protesti

19 dicembre 2006

 

È il Registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). È stato istituito dall'art. 3-bis del D.L. n. 381 del 18 settembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 480 del 15 novembre 1995 (Regolamento di attuazione: Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316). Questo Registro ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio.

20 dicembre 2006

 

È l'inserimento nel Registro informatico dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro informatico.

20 dicembre 2006

 

La Camera di commercio di Bergamo invia sempre una comunicazione sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo.

20 dicembre 2006

 

Perché i dati anagrafici sono considerati elementi essenziali degli effetti cambiari solo dal 29 dicembre 2002. Ciò comporta che le cambiali tratte e i vaglia cambiari, emessi da tale data, per essere protestabili devono essere completi di:

  •  luogo e data di nascita ovvero codice fiscale per le persone fisiche
  • codice fiscale per gli altri soggetti giuridici.

Certificati di origine

2 gennaio 2013

 

Il certificato di origine nasce come documento doganale e non commerciale; è pertanto possibile che alcune richieste delle lettere di credito contrastino con la normativa che regola il rilascio degli stessi. A tal proposito si segnala che le nuove norme sui crediti documentari (norme usi uniformi) NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007 all’art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.

La nota ministeriale 75361 del 26/8/2009 ha introdotto il principio di non condizionamento pertanto in nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui devono essere evidenziate le richieste per permettere un adeguato controllo.

In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste dal formulario verranno verificate dall’Ufficio che le accetterà se compatibili con la normativa in essere:

Le diciture da riportare sul C.O. devono essere presenti sui documenti relativi alla spedizione, da esibire all’ufficio, quali ad esempio la fattura di vendita, packing list, ecc… e vanno inserite solo nella casella 5 (riducendo se necessario il carattere della scrittura).

Non possono essere riportate le seguenti diciture:

  • We declare …., we certify that…., we state that…., e simili ( inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo il proprio visto nella casella 8)
  • the goods are purely/entirely/exclusive/wholly of Italian origin o simili inaccettabili (è possible utilizzare la sola dicitura “the goods are of Italian origin”)
  • .
  • we confirm that the goods relevant to this LC are solely of the domestic origin of the exporting country e simili
  • dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana ) e similari
  • il valore della merce
  • “producer/manufacturer …..” riportabile nella casella 5 a condizione che si tratti di un’azienda italiana il cui dato è verificabile dalla CCIAA
  • nome della nave solo se verificabile (copia B.L.)
  • numeri identificativi fiscali (solo come semplice informazione inseriti al punto 5)
  • riferimenti a leggi di altri stati
  • codici doganali di altri Paesi
  • nr. licenza di importazione
  • marchio o brand (a meno che non si dimostri di averlo registrato a proprio nome)
  • anno di produzione/anno di scadenza (inaccettabili)
  • freely importable …(vide clause nr 2.1 of chapter ..) of Foreign Trade Policy 2009-2014 e similari
  • We State That Country Of Origin Of The Goods Shipped, Has Been Mentioned On Each And Every Item Of The Product
  • codifiche relative a standard internazionali (ASME, AISI; ecc.)

In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono esser riportate su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa denominata “Declaration to Certificate of Origin n…….” regolarmente timbrata e firmata per la quale è possibile chiedere il visto “valere all’estero”.

2 gennaio 2013 - Il certificato di origine nasce come documento doganale e non commerciale; è pertanto possibile che alcune richieste delle lettere di credito contrastino con la normativa che regola il rilascio degli stessi. A tal proposito si segnala che le nuove norme sui crediti documentari (norme usi uniformi) NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007 all’art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.

La nota ministeriale 75361 del 26/8/2009 ha introdotto il principio di non condizionamento pertanto in nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui devono essere evidenziate le richieste per permettere un adeguato controllo.

In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste dal formulario verranno verificate dall’Ufficio che le accetterà se compatibili con la normativa in essere:

Le diciture da riportare sul C.O. devono essere presenti sui documenti relativi alla spedizione, da esibire all’ufficio, quali ad esempio la fattura di vendita, packing list, ecc… e vanno inserite solo nella casella 5 (riducendo se necessario il carattere della scrittura).

Non possono essere riportate le seguenti diciture:

We declare…, we certify that…, we state that…, e simili ( inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo il proprio visto nella casella 8) the goods are purely/entirely/exclusive/wholly of Italian origin o simili inaccettabili (è possible utilizzare la sola dicitura “the goods are of Italian origin”)

In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono esser riportate su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa denominata “Declaration to Certificate of Origin n…….” regolarmente timbrata e firmata per la quale è possibile chiedere il visto “valere all’estero”.

  • we confirm that the goods relevant to this LC are solely of the domestic origin of the exporting country e simili
  • dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana ) e similari
  • il valore della merce
  • “producer/manufacturer—” riportabile nella casella 5 a condizione che si tratti di un’azienda italiana il cui dato è verificabile dalla CCIAA
  • nome della nave solo se verificabile (copia B.L.)
  • numeri identificativi fiscali (solo come semplice informazione inseriti al punto 5)
  • riferimenti a leggi di altri stati
  • codici doganali di altri Paesi
  • nr. licenza di importazione
  • marchio o brand (a meno che non si dimostri di averlo registrato a proprio nome)
  • anno di produzione/anno di scadenza (inaccettabili)
  • freely importable …(vide clause nr 2.1 of chapter ..) of Foreign Trade Policy 2009-2014 e similari
  • We State That Country Of Origin Of The Goods Shipped, Has Been Mentioned On Each And Every Item Of The Product
  • codifiche relative a standard internazionali (ASME, AISI; ecc.)

2 gennaio 2013 - Nella casella 2 compare prima la ragione sociale e l’indirizzo dell’acquirente diretto e poi quello del destinatario finale; entrambi devono comparire in fattura.

2 gennaio 2013 - Nella casella 3 andranno indicati i diversi paesi e nella casella 6 dovrà essere riportata la descrizione della merce distinguendola per origine.

Ruolo degli agenti e rappresentanti

18 giugno 2010

 

Occorre presentarsi negli orari di sportello alla sede centrale o al distaccamento di Treviglio (BG), pagare i diritti di segreteria e si ottiene il rilascio immediato della visura.

[18 giugno 2010] Per l'iscrizione all'Enasarco, consultare il sito della Fondazione Enasarco, dove sono indicate le sedi territoriali.