[6 ottobre 2010] Il d.lgs. n. 59/2010 ha soppresso il Ruolo, mantenendo però i requisiti professionali previsti dalla legge n. 204/85. Tali requisiti vanno verificati dalla Camera di commercio che iscrive i dati relativi nel Registro delle imprese, se l'attivitàè svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) per i soggetti diversi dalle imprese. Le nuove procedure di iscrizione sono state stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
FAQ
Ruolo degli agenti e rappresentanti
Ruolo dei periti ed esperti
[19 giugno 2007] No, l'iscrizione al Ruolo non è obbligatoria per lo svolgimento di alcuna delle attività previste. L'iscrizione ha finalità di pubblicità ed è necessaria per iscriversi nell'Elenco dei CTU del Tribunale.
Registro protesti
14 settembre 2011
Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della l. 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.
20 dicembre 2006
Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.
20 dicembre 2006
Nel caso di protesto illegittimo e/o erroneo la Camera di commercio ha potere di decisione limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale nella levata del protesto (cioè per motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto) quali possono essere a titolo esemplificativo:
- l'errore nell'indicazione del debitore;
- l'errore nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista;
- l'errore nella pubblicazione del protesto levato nei confronti del trattario non accettante e simili.
La Camera non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili) che vanno sollevate, come nel caso citato nell'esempio, avanti al Tribunale.
20 dicembre 2006
Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico.
20 dicembre 2006
Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della l. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.
Certificati di origine
2 gennaio 2013 - Sì, è possibile chiedere i rilascio di un C.O. sia per merce di origine comunitaria che non comunitaria.
[2 gennaio 2013] Si. Sul certificato dovrà essere apposta la dicitura “CERTIFICATO PROFORMA”. È importante che la fattura proforma sia numerata e datata.
[2 gennaio 2013] Il certificato di origine è rilasciato per merci in corso di spedizione. Nel caso di spedizione già avvenuta e solo per fatture non più vecchie di 6 mesi, con richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi, è consentito il rilascio del certificato di origine “a posteriori”. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art 47 D.P.R. n. 445/2000 che non esistono precedenti richieste di emissione per la medesima spedizione.