Guida alla mediazione

Come stabilito con Deliberazione di Giunta n° 23 dell'11-09-2020, conseguentemente alla chiusura di tutte le attività svolte dall'Ufficio Mediazione e Conciliazione di questa Camera a far data dal 1° gennaio 2021, non saranno accettate nuove pratiche inoltrate dopo il 30 settembre 2020. L'iter amministrativo delle pratiche pendenti sarà concluso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Guida alla mediazione

COS'E'
La mediazione è  un metodo di  risoluzione alternativo delle controversie che consente, con l'aiuto di un Mediatore qualificato e super partes, di risolvere una lite trovando un     accordo amichevole in tempi brevi e con costi contenuti e predeterminati.

Il mediatore non è un giudice e nessuna decisione viene imposta: le parti coinvolte possono dunque conciliare e concludere la mediazione firmando un accordo, ma qualora non dovessero riuscire a trovare un accordo, sono libere di abbandonare il procedimento in qualsiasi momento. .

La mediazione può essere volontaria, delegata (dal giudice) e obbligatoria. L'Art. 5 D. lgs 4 marzo 2010 n. 28 , come modificato dal decreto legge  69 del 2013 specifica le materie per le quali la mediazione dovrà essere esperita in regime di obbligatorietà ed è condizione di procedibilità.

La mediazione obbligatoria può essere amministrata esclusivamente da organismi iscritti nel
Registro degli Organismi deputati alla gestione della Conciliazione del Ministero della Giustizia.

La Camera di Commercio di Trapani è iscritta al n° 103 del Registro.

PUNTI QUALIFICANTI
Punti qualificanti della nuova procedura di mediazione sono:

  • la brevità  dei tempi intercorrenti tra la presentazione della domanda, la fissazione dell'incontro di mediazione e la conclusione del procedimento (massimo quattro mesi);
  • l'equiparazione ai fini della prescrizione della domanda di mediazione, una volta comunicata alla controparte, alla domanda giudiziale;
  • l'efficacia di titolo esecutivo conferita al verbale di avvenuta conciliazione;
  • garanzie di riservatezza, con riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento;
  • i costi contenuti.

 

A CHI INTERESSA : Utenti privati, consumatori e imprese

 

AVVIARE UNA MEDIAZIONE

Per presentare la domanda di mediazione, occorre utilizzare l'apposita modulistica disponibile in download.
Unitamente al deposito della domanda, è necessario allegare la ricevuta attestante il pagamento delle spese di conciliazione.

Per email:
serviziomediazione@tp.legalmail.camcom.it

via fax: +39 0923-876.205

di persona: Corso Italia n. 26

per posta: CCIAA di Trapani Servizio di Conciliazione Corso Italia, 26
91100 Trapani (TP)

Online:
Direttamente dal tuo pc è possibile inviare la documentazione, monitorare i procedimenti e partecipare virtualmente agli incontri.

Se la domanda risulta completa il Responsabile procede all'istruzione della pratica, comunicando alle parti la data del primo incontro di mediazione. Qualora la domanda risulti mancante della sottoscrizione o della copia del documento di identità  del sottoscrittore, sarà  considerata irricevibile e pertanto rifiutata dalla segreteria. Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità  delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), viene sospesa e la parte istante è invitata a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà  inizio alla procedura.

MODULISTICA


Modulistica aggiornata al 03-07-2017

  

COSTI: TARIFFARIO 1 TARIFFARIO 2
Modalità  di presentazione: Presso Sportello INFOCENTER CCIAA di Trapani o per posta.
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: QUATTRO MESI

 

PROCEDURA: REGOLAMENTO
N. B.:La mediazione può svolgersi in modalità  telematica se c'è l'accordo tra le parti.



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I°INCONTRO
L'incontro si svolge generalmente presso la sede dell'Organismo o, se le parti concordano via internet.
Nel corso del primo incontro di mediazione il mediatore ha il compito di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando loro ( e i loro avvocati) a pronunciarsi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, in caso positivo, di procedere con lo svolgimento.
Il primo incontro, quindi, consente alle parti di esaminare con il mediatore la ragionevole possibilità che la mediazione, nel caso concreto, possa consentire di giungere a un accordo di conciliazione.
Questo primo incontro è sostanzialmente gratuito, se, all'esito dello stesso, le parti non sono disposte a proseguire il tentativo di conciliazione. Le uniche spese richieste saranno soltanto, oltre alle spese vive, le spese di avvio pagate al momento del deposito della domanda dalla parte attivante e quelle pagate dalla parte invitata al momento della sua adesione.
Una volta che le parti hanno deciso di svolgere la mediazione, il tentativo entra nel vivo e il mediatore potrà aiutare le parti a raggiungere un accordo.  
Si terranno uno o più incontri fra le parti e il mediatore, al fine di trovare una soluzione che sia per entrambe soddisfacente.
Le parti partecipano alla mediazione personalmente. In casi particolari possono delegare un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. (vedi delega in  MODULISTICA)

 

ACCORDO
Al termine della procedura di mediazione possono esservi tre esiti differenti:
Le parti raggiungono autonomamente un accordo;
Le parti raggiungono un accordo solo dopo una proposta del mediatore;
Le parti non raggiungono nessuno accordo neppure dopo la proposta del mediatore.

Il mediatore può  formulare una proposta di mediazione solo se  le parti gliene fanno concorde richiesta .

Se le parti non aderiscono alla proposta, il mediatore dà atto delle rispettive posizioni in un apposito verbale di fallita conciliazione. Tali posizioni sono valutate dal giudice in un eventuale futuro giudizio, ai fini della decisione sulle spese processuali.

Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore che, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell’esito dell’incontro ed eventualmente, dell’impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

La legge prevede che il verbale di accordo, se, come certificato dagli avvocati che assistono le parti, formalmente regolare e non contrario a norme imperative o all'ordine pubblico diventa un titolo esecutivo. Nel caso in cui gli avvocati non sono presenti diventa titolo esecutivo grazie a un procedimento, detto omologazione, di competenza, del Presidente del Tribunale.

AGEVOLAZIONI FISCALI: Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. E' prevista inoltre, la detraibilità delle indennità di mediazione: viene riconosciuta alle parti che pagano l'indennità agli organismi abilitati a  svolgere il procedimento di mediazione, il credito di imposta, commisurato all'indennità stessa, è fino a un tetto massimo di 500 euro. Nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine, il credito d'imposta si riduce della metà.

ALLEGATI 

 

Allegati al Regolamento 

 

Protocollo d'intesa tra l'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e L'Unione Italiana delle Camere di Commercio

Allegati
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Ultima modifica: Lunedì 19 Dicembre 2022