Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

La composizione negoziata della crisi di impresa è un percorso riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa.

Chi può accedere alla procedura

Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole. ll percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso.

Come accedere alla procedura: la Piattaforma telematica

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile all'indirizzo composizionenegoziata.camcom.it. Attraverso la piattaforma l’imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre. La piattaforma, composta da due aree, una "pubblica" di tipo informativo e l’altra "riservata" alle istanze formali, contiene inoltre:

  • un test pratico, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, per auto-diagnosticare la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento. L’inserimento di alcuni dati contabili nel test consente di comprendere, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque la gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità;
  • una check-list (lista di controllo) per consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto l’analisi di coerenza del piano;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata che recepisce anche  le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.

Esperto Indipendente

La procedura prevede la nomina di un esperto che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa. In particolare, l’esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l’istanza e l’esito del test eseguito dall’imprenditore al momento dell’accesso alla procedura, lo convoca per valutare la situazione dell’attività e la perseguibilità del risanamento. In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall’imprenditore e ritenute percorribili dall’esperto stesso.

Tuttavia, la negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti. La presenza dell’esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa.

In coerenza con la natura stragiudiziale della composizione negoziata, il percorso, che si apre con l’istanza di nomina dell’esperto, si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. Il deposito della relazione porta all’archiviazione della composizione negoziata.

Nomina dell'Esperto Indipendente

L'istanza di nomina dell’esperto è presentata mediante compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica, mentre la nomina è affidata (a eccezione delle imprese di minori dimensioni, c.d. «sotto soglia») a una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto.

In particolare, la nomina può avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione, mentre l’iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.

Riservatezza

Le trattative hanno l’obbligo di riservatezza. Tutte le parti coinvolte, dall’imprenditore, all’esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull’impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento.

Misure Protettive

Nel percorso di composizione negoziata non vi è l’esigenza di ricorrere al tribunale posto che le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio e la competenza dell’esperto.

Tuttavia, nel caso vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, è previsto che l’imprenditore ottenga una protezione del patrimonio. Perché si attivi la protezione è sufficiente che l’imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice (l’efficacia delle misure è infatti subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al tribunale per ottenerne la conferma o la modifica delle stesse).

L’istanza di applicazione di misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti.

Riferimenti Normativi

Pubblicazione atti di nomina degli esperti ai sensi dell’articolo 3 comma 9 del D.L. 118/2021

Ultima modifica: Lunedì 7 Novembre 2022