Avviso alle imprese che sospendono volontariamente l’attività a causa dell’emergenza per l’epidemia COVID-19

Domenica 22 Marzo 2020

Avviso alle imprese che sospendono volontariamente l’attività a causa dell’emergenza per l’epidemia COVID-19

In questi giorni, alcune delle imprese che sospendono volontariamente l’attività a causa dell’emergenza per l’epidemia COVID-19, stanno manifestando l’intenzione di formalizzare questa loro situazione con una comunicazione all’Amministrazione. 

A tale proposito, si ritiene utile precisare quanto segue:

  • tutti gli sportelli unici per la attività produttive (SUAP) sono obbligati a ricevere la “Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività” nel formato del modulo unico standardizzato approvato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017;
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  • il modulo di cui sopra consente di indicare all’impresa la decorrenza della sospensione, specificando le date di inizio e termine;
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  • la Comunicazione di cui sopra, fin dal 2017, è certamente disponibile per tutti i SUAP che svolgono le funzioni attraverso il portale impresa in un giorno;
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  • gli utenti che utilizzano i SUAP del Portale, possono scegliere se inviare contestualmente alla comunicazione al SUAP anche la comunicazione al REA, se lo fanno, saranno tenuti al pagamento del corrispondente diritto di segreteria. Se invece scelgono di non fare la comunicazione al REA, ovviamente, non ci sarà alcun diritto di segreteria da pagare;
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  • è prassi ampiamente diffusa che in forza di una circolare del 1990 (la n. 3202/C dell’allora Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato) le sospensioni soggette a denuncia al REA sono quelle che hanno una certa rilevanza e sono certamente da ritenere tali quelle che si protraggono per più di 30 giorni. 

Ciò premesso, si ritiene dunque ammissibile che le imprese che intendono limitare il periodo di sospensione entro i 30 giorni, attivino esclusivamente la prevista comunicazione verso il SUAP di competenza utilizzando il modulo unico standardizzato. 

Vale la pena infine rimarcare che quanto sopra esposto vale per le imprese che sospendono l’attività su base volontaria. Tutte quelle imprese che invece svolgono una di quelle attività economiche che sono state sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 (ad esempio le attività di ristorazione, pub, gelaterie, le attività inerenti i servizi alla persona, ecc.) non devono presentare alcuna comunicazione di sospensione per il periodo ivi previsto dal 12 al 25 marzo in quanto è il decreto che ne dispone la sospensione.

Ultima modifica: Martedì 8 Settembre 2020