Tipo di procedimento: procedimenti ad istanza di parte
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Area Affari Generali - Inforcenter - Regolazione e tutela del mercato
Ufficio: Inforcenter e Servizi Digitali
Responsabile di procedimento
Pietro Criscenti - Tel. 0923/876.301 - 302
e-mail: pietro.criscenti@tp.camcom.it
Responsabile di provvedimento
Pietro Criscenti
Responsabile con poteri sostitutivi in caso di inerzia
Dirigente - Dott. Pietro Agostino Cracchiolo
Breve descrizione del procedimento
Rilascio certificati di origine (domanda cartacea e telematica) e richiesta di attestazioni e visti diversi
Uffici, orari e recapiti per le istanze
Vedere la pagina di riferimento
Costi e modalità di pagamento
Bancomat - Carte di credito
Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti in corso
Telefonicamente e tramite posta elettronica ordinaria
Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
Il certificato d'origine è un documento, rilasciato dalla C.C.I.A.A. su modello comunitario, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l'origine dei prodotti.
L'origine di un prodotto nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi è in genere riscontrabile nel paese dove la merce ha subito l'ultima trasformazione rilevante.
Tale servizio è rivolto a tutti coloro che svolgono operazioni di esportazione verso i Paesi extra comunitari.
Il Certificato di origine può essere richiesto unicamente con modalità telematica tramite applicazione "Cert'O".
L'accesso al servizio on line avviene attraverso la registrazione sul portale www.registroimprese.it
Sulla base dell'istanza telematica la Camera effettua l'istruttoria e produce il documento cartaceo (Certificato) da consegnare al richiedente.
- Il modello base della pratica CERT'O, contenente tutti i campi del certificato di origine oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio concernenti l'origine delle merci va firmato digitalmente in via esclusiva dal legale rappresentante dell'impresa.
- L'eventuale delega, che può essere attribuita a intermediari, serve esclusivamente per l'inoltro della pratica.
- I documenti e le fatture allegate alla pratica telematica devono essere firmati digitalmente in formato Pades che evidenzia il soggetto firmatario del documento stesso.
Quando il sistema recapita la mail di evasione della pratica, il certificato dovrà essere ritirato presso lo sportello Commercio Estero .
Per maggiori informazioni consultare il Manuale Utente ed il Materiale informativo.
Per problemi tecnici inerenti l'applicativo Cert'O contattare Infocamere: tel. 049/2015215 email: registroimprese@infocamere.it
Il costo del certificato d'origine, pagato tramite la procedura telematica Cert'O, è pari a:
- € 5,00 a foglio per diritti camerali (senza la legalizzazione di firma);
- € 8,00 a foglio per diritti camerali (con la legalizzazione di firma)
Inoltre, le imprese iscritte che svolgono operazioni di esportazione possono richiedere visti e dichiarazioni da apporsi sia sulle fatture sia su altri documenti.
TIPOLOGIE DI VISTI E DICHIARAZIONI
- Visto di deposito: può essere apposto su documenti per l'esportazione quando serva a perfezionare operazioni con l'estero. Non potendo accertare l'esattezza delle indicazioni contenute nei documenti emessi da organismi o enti ufficiali (ASL, Istituti nazionali di certificazione, ONU), l'Ufficio si limita ad apporre un semplice visto di deposito sull'originale conservando agli atti o un secondo originale o una copia conforme all'originale dei documenti stessi. Il documento, pertanto, dovrà essere presentato in duplice copia allo sportello del commercio estero, la presentazione rimane cartacea.
- Visto dei poteri di firma su fatture: alcuni Paesi esteri richiedono che sulle fatture destinate all'esportazione delle merci sia apposto un visto della Camera di Commercio. In tale caso, le fatture dovranno essere timbrate e firmate solo da chi ha poteri di rappresentanza e, sulle stesse, verrà apposto un "visto dei poteri di firma". Tali documenti non potranno contenere dichiarazioni negative o discriminatorie (es. dichiarazione anti-israeliana). La modalità di richiesta del visto su fattura è esclusivamente telematica tramite applicativo CERT'O, analogamente a quanto avviene per la richiesta di Certificato di Origine. La fattura dovrà essere firmata digitalmente preferibilmente con modalità PADES.
- Visto dei poteri di firma su Contratti, Procure, Mandati di rappresentanza, Dichiarazioni: alcuni paesi esteri richiedono che su tali documenti sia apposto un visto della Camera di Commercio. La documentazione (in lingua inglese, francese o spagnolo), firmata da colui che ha i poteri di firma (tali poteri di firma dovranno risultare dalla visura del Registro delle Imprese), dovrà essere presentata con allegata la traduzione in italiano e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che la traduzione in italiano corrisponde a quanto riportato in lingua. I documenti non potranno contenere indicazioni sull'origine delle merci, dichiarazioni negative o discriminatorie (es. dichiarazione anti-israeliana) incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list, lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi, nonché l’attestazione di periodi lavorativi svolti alle dipendenze di un’impresa. Il timbro apposto sul documento è solo ed esclusivamente in duplice lingua (italiano/inglese). Qualora il funzionario camerale dovesse riscontrare una non corrispondenza tra il documento in lingua e quello in italiano o tra colui che firma e colui che risulti avere i poteri di firma potrà rifiutare il rilascio del visto. La modalità di richiesta è esclusivamente telematica tramite applicativo CERT'O; il documento deve essere firmato digitalmente preferibilmente con firma PADES
- Visto Ex Upica- legalizzazione di firma: in alcuni casi, da parte di Paesi esteri è richiesta, sui documenti destinati all'esportazione, la legalizzazione della firma del funzionario che ha vidimato il documento stesso (ex visto UPICA). In tali casi il visto di legalizzazione andrà in aggiunta al normale visto dei poteri di firma e la modalità di trasmissione è
obbligatoriamente telematica essendo abbinato al visto dei poteri di firma.
- Legalizzazione di firma su Certificati del Registro Imprese: in alcuni casi, da parte di Paesi esteri è richiesta, sul Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese, la legalizzazione della firma del funzionario che ha rilasciato il certificato stesso (ex visto UPICA; la presentazione è cartacea allo sportello del commercio estero.
- Dichiarazione “EXPORTER REGISTRY FORM”: Per esportazioni in Turchia di prodotti tessili e di confezionamento potrebbe essere necessaria la dichiarazione "Exporter Registry Form". Tale documento dovrà essere timbrato dalla Camera di Commercio (si tratta di un visto dei poteri di firma), per poi essere presentato in originale agli uffici consolari o ad alcune sedi dei consolati onorari della Turchia presenti in Italia. Per ulteriori informazioni consultare il sito della Turkish British Chamber of Commerce and Industry. La modalità di inoltro è telematica tramite CERT'O ed il documento deve essere firmato digitalmente preferibilmente tramite modalità PADES.
I diritti di segreteria ammontano a € 3,00 per ogni legalizzazione.
Termine di conclusione
30 giorni
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Tipo di provvedimento finale
Rilascio certificato o documento diverso
Riferimenti normativi
Regolamento CE n. 2454/1993
Disposizioni Ministero Sviluppo Economico allegate alla nota n. 75361 del 26/08/2009
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
-
Pagine di riferimento
-